Da oggi si accendono i riflettori.

Il Covid non ferma il mercato delle estorsioni, ma ora nuovi strumenti.

 di Salvatore Iavarone – consigliere comunale a Casoria

 

 

Ancora una bomba a Casoria, i carabinieri indagano per capire se si tratta ancora di racket. In un momento drammatico per il commercio locale la malavita non si arresta. Ma la musica cambia in città, da oggi bisogna accendere i riflettori su questi fenomeni. L’amministrazione deve garantire alcuni punti fondamentali:

  • la nascita dell’osservatorio sulla legalità in città,
  • la nascita di uno sportello anti racket.

Sono le due proposte da avviare subito, sono segnali concreti che non possono più essere rinviati.

Al tempo stesso il futuro sportello anti racket deve assistere le vittime accertate di estorsione per accedere al fondo di solidarietà del governo, attraverso la Prefettura.

Riportiamo qui una serie di informazioni utili per i commercianti vittime di estorsioni.

 

Per combattere efficacemente il fenomeno dell’estorsione è previsto un fondo di solidarietà.

Il Fondo di solidarietà viene offerto agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti vittime di estorsione.

 

L’elargizione è concessa ai soggetti vittime di richieste estorsive:

  • allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione
  • in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale

Colui che ha assunto la veste di parte offesa, per il tramite del Prefetto della Provincia, ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l’evento lesivo.

Soggetto esercente un’attività economica e/o professionale appartenenti ad associazioni di solidarietà l’elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati nei punti precedenti, che, in conseguenza dei delitti previsti dalla legge, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento. L’elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l’esercente l’attività.

Ai fini della quantificazione dell’elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali se, in conseguenza dei delitti previsti dai precedenti punti, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l’elargizione è concessa, nell’ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un’attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza: a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) c), conviventi nei tre anni precedenti l’evento a carico della persona

Fermo restando l’ordine indicato dal punto precedente, nell’ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) c), l’elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

 

L’elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.

I beneficiari entro 12 mesi devono produrre idonea documentazione comprovante che le somme corrisposte siano state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.

  • La domanda deve essere presentata entro il termine di 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari siano emersi elementi atti a far ritenere che l’evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive
  • in caso di intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di 1 anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l’interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia
  • i termini di cui ai precedenti punti sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di ritorsione, il P.M. abbia disposto le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell’identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell’evento lesivo o delle richieste estorsive

La concessione del fondo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

1) L’elargizione è concessa a condizione che l’istante:

  • non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive
  • non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell’art. 12 del c.p.p.
  • non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze
  • abbia riferito all’Autorità Giudiziaria tutti i particolari di cui era a conoscenza

2)  l’elargizione è, altresì, concessa a condizione che l’istante non sia condannato per un delitto    al quale consegua l’inabilità all’esercizio dell’attività economica e/o professionale
3)  l’elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1990

 

Le vittime di richieste estorsive possono beneficiare del ristoro relativo ai danni a beni mobili o immobili, mancato guadagno e lesioni personali.
Nel caso in cui l’istante abbia aderito alle richieste estorsive, viene ristorato il danno successivo alla denuncia ed a quello relativo a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia gli appartenenti ad associazioni di solidarietà beneficiano del ristoro del danno a beni mobili o immobili ovvero lesioni personali.
Se esercenti attività economica anche il danno da mancato guadagno i soggetti non previsti dai due casi sopracitati beneficiano del ristoro del danno per lesioni personali ovvero a beni mobili o immobili per i seguenti soggetti superstiti ( coniuge e figli; genitori; fratelli e sorelle; convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati prima, conviventi nei tre anni precedenti l’evento a carico della persona) vengono applicate le stesse previsioni di cui ai precedenti punti.

 

L’elargizione è corrisposta in misura dell’intero ammontare del danno e comunque non superiore ad euro 1.549.370,70.

 

La domanda è presentata al Prefetto della Provincia nella quale si è verificato l’evento lesivo ovvero si è consumato il delitto. La data di presentazione della domanda è immediata comunicata al Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura – unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico l’istante può chiedere l’intero importo e/o provvisionale fino alla misura massima del 70%.

 

Dal 1 novembre 2017  la presentazione delle istanze di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di usura ed estorsione ai sensi della Legge 108/96 e 44/99 devono essere obbligatoriamente presentate tramite la piattaforma digitale SANA  utilizzando il portale per la compilazione e l’invio on line delle domande per l’accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura, collegandosi al seguente indirizzo: https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php  ed attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel “Manuale utente” e nel “Manuale multimediale”. Ivi è anche reperibile la normativa fondamentale di riferimento. Per delucidazioni contattare l’Area I quater OSP”. Per la sezione “Documentazione richiesta” cancellare tutto e scrivere “La  documentazione necessaria per la presentazione della domanda è  indicata  nella paittaforma informatica, nel corso dell’espletamento della procedura online di presentazione dell’istanza.

Si seguano le istruzioni  del Manuale utente.

 

L’istanza deve contenere:

  • le generalità dell’istante
  • il tipo di beneficio richiesto
  • la data di presentazione della denuncia
  • la determinazione del danno
  • la destinazione della somma richiesta, corredata da tutta la documentazione prevista dall’art. 9 del D.P.R. 455/99

La concessione dell’elargizione è revocata:

  1. se l’interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte
  2. se si accerta l’insussistenza dei presupposti dell’elargizione medesima
  3. se la condizione che la vittima abbia aderito o cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al   decreto di concessione
  4. ai terzi danneggiati non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 3)