Un finanziamento per tutti i comuni italiani

Casoria scelga rapidamente su quale opere investire per non perdere questi fondi

 

di Salvatore Iavarone – Consigliere Comunale di Casoria

 

Possiamo scegliere di investire tutte le risorse che questo decreto destina alla nostra comunità per il recupero di una infrastruttura sociale di proprietà del comune, a Casoria sono circa 250 mila euro.

Potrebbe essere una scuola, oppure altra opera per la socialità. Potrebbe essere recuperata e ristrutturata la struttura opera di compensazione del parco Smeraldo a Via Castagna, opera da consegnare alla collettività e mai inaugurata. Ci auguriamo che la nostra proposta sia accettata, ancora una volta scegliamo di comunicarlo attraverso questo giornale, che da sempre si occupa del tema del patrimonio comunale.

La struttura potrebbe così essere destinata a scopi sociali, per politiche giovanili, per esempio.

La presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto ha definito, in applicazione dei commi 311 e 312 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate.
E’ previsto un contributo diversificato per fasce di Comuni, come indicato negli allegati al decreto.
Con tali risorse è possibile finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali purché gli stessi non siano già totalmente finanziati da altri soggetti. Per “infrastrutture sociali” si intendono, tra le altre, opere sociali e scolastiche, abitative, opere per il recupero, la valorizzazione e la fruizione di beni culturali, opere afferenti sport, spettacolo e tempo libero, e tutte quelle così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3.
Il Comune dovrà necessariamente avviare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche:
a) per i contributi dell’anno 2020 entro il 17 aprile 2021;

  1. b) per i contributi riferiti agli anni 2021, 2022, 2023 entro il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione.

Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è obbligatorio ed è effettuato attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo le modalità operative semplificate che saranno disposte in apposita circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, classificando le opere sotto la voce «Contributo Infrastrutture sociali – Sud – LB 2020».   Ad ogni buon fine, si rende noto che il MEF, con circolare esplicativa n. 24 del 09/12/2020, ha evidenziato che sul Sistema Informativo RGS-IGRUE è stato registrato il Programma “Contributo Infrastrutture sociali – Sud – LB 20” con codice identificativo “FONDOINFRSOCIAL” a cui tutti i progetti dovranno essere associati. Ciascun progetto dovrà essere identificato da un Codice Unico di Progetto – CUP – classificato come natura “03” – realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) – e come settore “05” (infrastrutture sociali); la generazione di detto CUP avverrà in modalità guidata, tramite apposito template messo a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) all’interno del Sistema CUP dedicato al suddetto Programma. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, su richiesta dei singoli
Comuni beneficiari, in coerenza con i dati inseriti nel sistema di monitoraggio, dispone l’erogazione delle risorse, ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettera l) , della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti della quota annuale del contributo, con le seguenti modalità:

  1. a) per una prima quota, pari al 50 per cento, previa attestazione della avvenuta aggiudicazione dei lavori;
    b) per una seconda quota, per un importo corrispondente fino al 40 per cento, sulla base dei costi realizzati
    rilevati dal sistema di cui all’art. 4;
  2. c) per la quota a saldo, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero al
certificato di regolare esecuzione; successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori infrastrutture sociali da parte dei medesimi comuni, fermo restando il rispetto dei termini di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) e b) .