Avviamo una sperimentazione per la nascita di una comunità energetica in città.
Proviamoci a Casoria!
Comunità Energetiche e Autoconsumo Collettivo: energia rinnovabile accessibile a tutti
di Salvatore Iavarone – consigliere comunale
Potremmo favorire sul territorio la nascita di una comunità energetica, la normativa oggi lo consente, e potrebbe essere il comune a favorire la nascita di una comunità energetica locale. Il comune potrebbe essere anche parte attiva, mettendo a disposizione spazi e condividendo i risultati con una rete di cittadini che aderiscono ad una manifestazione d’interessi.
In questo breve articolo raccontiamo, alla luce della nuova normativa, le possibilità che ci sono. Oggi parlare di energia è fondamentale, parlare di energie rinnovabili è il futuro. I comuni devo favorire la nascita di comunità energetiche, e Casoria potrebbe farlo attraverso la nascita di uno sportello dedicato per assistere e favorire la nascita di queste realtà. La III Commissione consiliare potrebbe anche permettere la nascita di momenti di confronto pubblico su questo tema, ed è su questa scia che dobbiamo lavorare.
Da tempo si attendeva una normativa che permettesse la condivisione dell’energia prodotta da un impianto a fonte rinnovabile. Fino ad oggi, chiunque fosse possessore di un impianto fotovoltaico era costretto, in assenza di un sistema di accumulo, ad immettere la propria energia prodotta e non autoconsumata in rete, riacquistandola successivamente al bisogno e ricevendo in cambio l’incentivo di scambio sul posto. Con la nuova normativa, l’energia prodotta, e non autoconsumata, potrà essere messa a disposizione dei condòmini o di utenze nelle immediate vicinanze, a seconda che si partecipi ad un’iniziativa di Autoconsumo Collettivo o si faccia parte di una Comunità Energetica. Le due forme di condivisione di energia sopracitate differiscono per alcuni aspetti sostanziali, che verranno approfonditi nel seguente paragrafo. Entrambi però puntano allo stesso fine: fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità.
La condivisione di energia da fonti rinnovabili è stata disciplinata dalla direttiva europea UE 2018/2001, nello specifico dall’articolo 21 (Autoconsumo Collettivo) e dall’articolo 22 (Comunità di Energia Rinnovabile), i quali sono stati recepiti dal legislatore con la legge 28/02/2020 n.8 art.42 bis. Tale legge ha introdotto un regime transitorio finalizzato ad acquisire elementi utili necessari alla definizione di una più corretta normativa e delle regole di incentivazione, in attesa del completo recepimento della Direttiva, che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2021. Nella Legge n.8/2020 – art.42-bis – comma 4, si legge, alle lettere indicate, quanto segue: c. nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione; d. nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.
Si nota subito una grande differenza sull’area di definizione: la Comunità Energetica può essere istituita tra utenze appartenenti alla stessa rete di bassa tensione, cioè a tutte quelle utenze che fanno capo alla stessa cabina bassa/media tensione, l’Autoconsumo Collettivo invece può essere istituito solo tra utenti appartenenti allo stesso condominio. L’area di definizione è un parametro di grande importanza in quanto, aumentando il numero di utenti finali e variando la tipologia di utenze (PMI, privati, attività commerciali), risulterà più facile ottenere un profilo di consumo omogeneo, che aiuterà l’incremento dell’autoconsumo e portando così l’investimento ad essere più redditizio. La normativa inoltre delinea anche l’orizzonte temporale entro il quale sarà possibile, solo ed esclusivamente per i nuovi impianti, entrare a far parte della sperimentazione, cioè tra la data di entrata in vigore della legge n.8/2020 e i 60 giorni successivi all’entrata in vigore del recepimento definitivo (massimo 30 giugno 2020). Viene inoltre esplicitata la potenza massima dell’impianto per la partecipazione alla sperimentazione: 200 kW. (Legge n.8/2020 – art. 42-bis – comma 4 – lett. a)). La legge suddetta si chiude con le direttive sulle regole per l’incentivazione. Nello specifico nel comma 7 si fa riferimento al fatto che i nuovi meccanismi non avranno diritto di accedere ai regimi di incentivazione pre esistenti quali scambio sul posto e decreto FERR1, ma potranno continuare a godere della detrazione fiscale del 50% in 10 anni ove applicabile. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, come si legge nel comma 9, il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà individuare la nuova tariffa incentivante per gli impianti che avranno preso parte alla fase di sperimentazione. Tale tariffa dovrà premiare l’autoconsumo di energia e sarà erogata dal GSE in un’unica rata annuale.